Cosa sono le quote di una srl
Le quote di una Srl rappresentano la partecipazione del proprietario delle quote (socio) alla società stessa e sono espresse come percentuale del capitale sociale della società stessa.
Le quote societarie sono beni immateriali soggetti a registrazione. Questo significa che i proprietari delle quote devono essere registrati presso i pubblici registri (Registro delle Imprese). Le quote possono essere soggetto di pegno, usufrutto, o essere in comunione dei beni. Ma tutto questo deve risultare nel Registro delle Imprese.
Al socio che detiene le quote di una società di capitali competono una serie di diritti: i diritti amministrativi ed i diritti patrimoniali.
Questo significa che a lui spettano i dividendi, l’eventuale assegnazione dei beni societari in caso di scioglimento del socio o il surplus derivante dalla liquidazione in caso di scioglimento della società (diritti patrimoniali), ma che ha diritto di partecipare all’amministrazione della società attraverso la partecipazione all’assemblea societaria (e tutto quello che ne consegue).
Questi diritti cessano solo o in caso di esercizio di diritto di recesso, in caso di esclusione del socio, oppure in caso di trasferimento delle quote societarie a qualcun altro.
A chi puoi vendere le quote della tua srl.
La cosa importante, in questa sede, è che i trasferimenti delle quote sociali (quindi anche la vendita) sono libere (o quasi).
Le quote societarie sono in linea di principio liberamente trasferibili e pertanto, in linea di principio, ogni socio può vendere le proprie quote a chi vuole, siano esse persone fisiche che soggetti giuridici.
In realtà esistono alcuni vincoli alla cessione delle quote.
In primo luogo, un socio non può vendere liberamente le proprie quote alla società stessa di cui detiene le quote. Il Codice Civile, infatti, vieta l’acquisto di partecipazioni proprie.
In secondo luogo, esistono una serie di diritti-clausole che possono limitare la vendita delle quote societarie.
Il diritto assoluto di trasferimento
Con la clausola di divieto assoluto di trasferimento delle quote societarie, un socio non può in alcun modo vendere le proprie quote di partecipazione a nessuno. Fortunatamente però questo vincolo può esistere solo per un periodo limitato di tempo, ed in ogni caso non può essere superiore a 2 anni.
Il diritto di prelazione
Se hai il 100% delle quote di una srl e le vuoi vendere non hai nessun limite, ma se non hai il 100% (quindi anche il 99,9%) devi fare i conti con il diritto di prelazione.
Il diritto di prelazione viene definito all’interno dello statuto o all’interno dei patti parasociali. Con la clausola di prelazione i soci di obbligano a preferire la vendita ai soci in essere, a parità di condizioni, rispetto a soggetti terzi-nuovi soci. In concreto significa che il socio uscente deve comunicare agli altri soci che intende vendere a determinate condizioni (prezzo, tempi e modalità di pagamento) ad un nuovo soggetto. Gli altri soci esistenti possono dire: “a queste condizioni le quote le compro io”.
Il diritto di gradimento
Con la clausola di gradimento i soci esistenti possono non approvare la vendita al nuovo soggetto. Affinché il potenziale nuovo compratore possa essere escluso perché non gradito è però opportuno che vengano definiti dei criteri oggettivi in modo da rendere meno discrezionale l’esclusione. Ad esempio, alcuni criteri di esclusione possono essere che il nuovo socio sia un concorrente, o che abbia conflitti di interessi o la presenza di condanne penali….
Le clausole di mero gradimento, dove non esistono dei criteri oggettivi, lasciano inevitabilmente all’organo che stabilisce una grande discrezionalità che potrebbe limitare la cessione delle quote di un socio all’infinito e senza specifiche ragioni. Per questo il Codice Civile prevede delle specifiche tutele in questi casi.
Accanto a queste clausole che sono spesso presenti negli statuti ed inserite sin dall’atto costitutivo, esistono poi altre possibili limitazioni alla cessione di quote inserite nelle clausole di riscatto, nelle clausole di riscatto o le varie clausole di co-vendita.
Le procedure per la cessione delle quote
Dal 2008, non è più necessario che la cessione delle quote societarie avvenga per atto pubblico o scrittura autenticata da un notaio, ma può avvenire tramite un dottore commercialista.
Le fasi per la cessione delle quote societarie possono essere le seguenti
Redazione dell’atto
L’atto è il documento ufficiale con il quale le parti definiscono tutti gli aspetti della compravendita. Nell’atto devono essere identificati il cedente, l’acquirente, il bene oggetto della cessione (le quote societarie), il prezzo, le modalità di pagamento, etc.
L’atto è il risultato finale nel quale vengono recepiti e formalizzati gli accordi tra le parti. Quindi attenzione che ci sia tutto. Spesso non tutto può e deve essere inserito nell’atto di vendita, ma è necessario la scrittura con altri accordi collaterali che integrano l’atto stesso ed alle quali l’atto rimanda.
Chi redige l’atto, sia esso il notaio che il commercialista, prima di procedere alla sottoscrizione, deve effettuare tutte le verifiche del caso.
Registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate
Una volta redatto e sottoscritto, l’atto dovrà essere trasmesso mediante procedura telematica all’Agenzia delle Entrate. La registrazione è soggetta ad una imposta di bollo ed imposta di registro definite in misura fissa e non proporzionale al valore del trasferimento.
Deposito presso la Camera di Commercio
L’ultimo passo è il deposito dell’atto presso la Camera di Commercio. Una volta in possesso della ricevuta di avvenuta registrazione della Agenzia delle Entrate, attraverso una pratica di variazione della compagine societaria. Anche qui ci sono dei costi fissi di poco superiori a 100 euro.
Il deposito presso la Camera di Commercio ha particolare rilevanza perché la data di deposito è la data in cui il cambio di intestazioni delle quote diventa effettivo, con tutte le conseguenze del caso.
Il trattamento fiscale della cessione di partecipazioni.
Se il valore delle quote vendute è superiore al valore di acquisto (o al loro valore nominale in caso di sottoscrizione in sede di costituzione) si realizzano delle plusvalenze (pari alla differenza tra il valore della vendita e lo stesso valore di acquisto) che sono oggetto di tassazione.
Se però si è fatto ricorso, antecedentemente alla vendita, alla rivalutazione delle partecipazioni, allora il valore di riferimento per calcolare la base imponibile su cui calcolare le imposte, diventa il valore rivalutato delle partecipazioni e la tassazione delle plusvalenze si riduce (di solito in modo significativo).
Questa opzione diventa particolarmente interessante perché spesso e volentieri ci sono delle agevolazioni fiscali sulla rivalutazione delle quote societarie.
Definire il valore di queste imposte è fondamentale perché indicono su quanto rimane concretamente in tasca dopo la cessione. Molte operazioni di cessione di partecipazioni svaniscono di fronte al carico fiscale che il socio cedente (se persona fisica) deve supportare.
Per sapere il carico fiscale su queste plusvalenze, è necessario fare una distinzione perché ci sono trattamenti diversi a seconda che la parte cedente sia una società di capitali o una persona fisica.
Nel caso di persona fisica, le partecipazioni sono soggette ad una tassazione sostitutiva del 26% della plusvalenza. Quindi, a differenza della normativa vigente prima del 2019, queste plusvalenze non finiscono nella dichiarazione dei redditi e concorrono a determinare il reddito, poi tassato secondo gli scaglioni Irpef.
Nel caso invece in cui il cedente sia una società, allora il carico fiscale è inferiore. A determinate condizioni del possesso delle quote è possibile applicare la Partecipation Exemption (PEX) che consente di considerare come reddito della società cedente solo il 5% delle plusvalenze realizzate nella cessione. Reddito che sarà poi soggetto a normale tassazione Ires. Mentre il restante 95% delle plusvalenze è esente da imposta.
Conclusioni
Le quote societarie sono soggette a registrazione, quindi la loro cessione deve seguire procedure ben codificate che terminano con la pubblicazione dell’operazione di cessione (e dei nuovi soci acquirenti) nel Registro delle Imprese.
Ma la cosa più importante quando si intendono vendere le quote societarie è analizzare attentamente lo statuto societario e gli eventuali accordi preesistenti tra i soci in modo da verificare tutte le clausole che possono limitarne il trasferimento.
Dal punto vista meramente economico, invece, è fondamentale verificare preliminarmente le imposte che si devono versare a fronte delle eventuali plusvalenze realizzate dalla cessione.